Testimoni nei sinistri stradali: L’ordinanza della Cassazione n. 35552/2021 spiega come il terzo trasportato che viene coinvolto direttamente in un sinistro stradale, non può testimoniare nel contenzioso adito dalla proprietaria del veicolo danneggiato ove anche lui viaggiava.
Nella fattispecie appena descritta infatti, il terzo ha un interesse concreto, attuale e personale ad agire in giudizio che lo rende incompatibile con il ruolo di testimone.
I fatti del giudizio
A causa di un sinistro stradale una donna promuove una causa di risarcimento per i danni riportati al proprio veicolo contro due enti comunali che reputa responsabili dell’incidente.
I Giudici, sia in primo che secondo grado, ritengono che i terzi trasportati non possano essere ammessi come testimoni nei sinistri stradali.
Il giudice di primo e quello di secondo grado, rigettano le richieste risarcitorie dell’attrice e statuiscono circa l’incapacità che ricadrebbe sulla terza trasportata ai sensi dell’art. 246 c.p.c .
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In Cassazione: non è testimone di sinistro il terzo danneggiato
La proprietaria del veicolo ricorre in Cassazione lamentando che la deduzione del giudice di appello, nel ritenere incapace di testimoniare la donna trasportata sul veicolo danneggiato, sia errata.
Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato perché ai sensi dell’art 246 c.p.c, la terza trasportata è incapace di testimoniare quando è titolare di un interesse personale, ma anche attuale e concreto che lo vede coinvolto del rapporto controverso, qualificabile come interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c, che lo legittima a prendere parte al giudizio in cui gli è stato chiesto di rendere testimonianza.
Si legge pertanto che il terzo non sarebbe portatore di interesse solo se non si evincono evidenze di danno riportato: “all’eventuale riscontro della fondatezza nel merito della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all’art. 246 c.p.c.”