Le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi sulla irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme versate a titolo di mantenimento a seguito di crisi familiare
L’ordinanza della Cassazione n. 36509 del 24 novembre 2021
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza del 24/11/2021, n. 36509 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.
I Giudici nell’ordinanza di rimessione affrontano la questione relativa alla distinzione tra l’assegno di mantenimento corrisposto ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti e l’assegno di mantenimento in favore del coniuge non titolare di redditi propri.
Rilevano tra l’altro il contrasto giurisprudenziale esistente e pertanto chiedono l’intervento delle Sezioni Unite su una serie di questioni.
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Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
In particolare, le Sezioni Unite dovranno affrontare le seguenti questioni, se:
- i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari.
- tali caratteri possano farsi dipendere dall’entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione para alimentare.
- nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare.
- il regime giuridico individuato in base all’accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all’assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l’indebito.