Concordato preventivo: gli obblighi del commissario giudiziale

Il commissario giudiziale ha l’obbligo di riferire al giudice delegato ogni anomalia che possa pregiudicare il buon andamento del concordato

Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori in quanto è espressamente qualificato quale pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze giuridiche e le responsabilità, anche penali, che derivano dal suo ruolo.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

La nomina del commissario è facoltativa e lasciata alla discrezione del tribunale, al fine di garantire la presenza di un ausiliario con ampi poteri informativi per le procedure di maggiore complessità, avuto riguardo alle dimensioni dell’impresa, all’entità del passivo, all’eventualità di attività svolte all’estero o a problematiche connesse alla continuità aziendale.

Il Commissario giudiziale non è soggetto dotato di rappresentanza dell’ente in concordato preventivo né del potere di  amministrazione o gestione e di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, ma è titolare solo di funzioni di vigilanza, di informazione, consulenza ed impulso, miranti al controllo della regolarità del comportamento del debitore e alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori; quindi, la legittimazione attribuita al Commissario giudiziale per la costituzione di parte civile in sede penale dall’art. 240 l.f. va qualificata come straordinaria e in quanto tale non applicabile estensivamente (nel caso di specie, il Tribunale ha negato la legittimazione attiva del Commissario giudiziale ad esercitare azione di responsabilità avverso il cessato amministratore).

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In considerazione della carenza di legititmazione generale del commissario giudiziale, ogni atto notificato a quest’ultimo è nullo ma non inesistente, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. .13340 del 2009, confermata di recente da Cass.n.18755/2014.