Il ricorso di natura previdenziale: natura ed adempimenti

Il ricorso di natura previdenziale depositato all’autorità giudiziaria deve essere preceduto dal ricorso di natura amministrativa

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni contenute nel codice di procedura civile che regolano il rito del lavoro.

Tali disposizioni si applicano anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti ed accordi collettivi.

Il ricorso relativo alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini i ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura del ricorrente, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

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Secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza, il secondo comma della norma in esame che attribuisce al giudice il potere di rilevare l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere il giudizio durante l’udienza di discussione, trova applicazione nelle sole ipotesi di controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali e non per le pretese fatte valere dagli enti in giudizio. Il termine di 180 giorni, fissato dalla norma, non è inderogabile, rimanendo fermi i termini inferiori, previsti dalle leggi speciali per i singoli procedimenti amministrativi.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

Analogamente a quanto previsto per le controversie di lavoro, la competenza territoriale relativamente alle controversie in materia di previdenza ed assistenza risulta inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perche le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle.