Caso Beccaglia: è molestia o violenza sessuale un palpeggiamento?

La molestia in diretta TV subita dalla giornalista Beccaglia è molestia o violenza sessuale?Sentiamo la Cassazione

La fattispecie subita dalla Beccaglia è già stata oggetto di giudizio: i fatti

Un uomo si trovava a bordo di un treno regionale diretto a Milano. Gli si avvicinava la capotreno  che chiedeva al passeggero di fornire il titolo di viaggio per svolgere così la propria attività di controllo. L’uomo dichiarava pertanto alla capotreno di non avere il biglietto, tuttavia manifestava subito un atteggiamento stile e provocatorio affermando che non vi fosse in lui alcuna intenzione di acquistarlo pertanto la capotreno lo invitava a fornire le proprie generalità per potergli elevare la sanzione. L’uomo si rifiutava di fornire i propri dati e la capotreno, dopo diversi tentativi, lo esortava a scendere alla prima fermata utile.

Dopo ripetuti dinieghi la capotreno si trovava costretta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo così decideva di scendere ma, mentre segue la capotreno verso l’uscita, sotto gli occhi stupiti degli altri viaggiatori che avevano assistito all’intero episodio, per schernire e umiliare la donna, le palpeggiava per alcuni secondi il fondoschiena e poi la colpiva con un forte calcio ad una gamba. Così chiaramente la donna preannunciava la denuncia che avrebbe sporto nei confronti dell’aggressore.

Il Tribunale in primo e secondo grado condanna per violenza sessuale

La vicenda finisce in giudizio. Il Tribunale di primo grado di Milano e la Corte d’appello di Milano emettevano la decisione condannando l’uomo non per molestia sessuale ma per violenza oltre che per percosse ai danni della capotreno. Venivano applicate le circostanze attenuanti ex art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 62 bis c.p.

Cassazione: l’intento schernitorio modifica la fattispecie?

L’imputato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando tre motivi.
1. Con il primo motivo si deducono la violazione falsa applicazione dell’art. 609 bis c.p., il vizio di motivazione e l’errata valutazione delle prove. Premette il difensore che l’imputato ha ammesso di aver toccato, per un attimo, il fondoschiena della persona offesa, ma solo in modo scherzoso, senza avere l’intenzione che la sua condotta potesse integrare gli estremi del delitto di violenza sessuale. Ad avviso del legale mancherebbe pertanto il dolo.

2.Con il secondo motivo si eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p., e art. 581 c.p. e il vizio di motivazione. Il ricorrente censura la valutazione di attendibilità intrinseca, con riguardo al delitto di percosse, del racconto dalla persona offesa,poiché la vittima non si recava subito dopo l’offesa in ospedale ma continuava a lavorare per tutto il turno.

  1. Con il terzo motivo si lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p., e il vizio di motivazione. Secondo l’imputato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, sarebbe scaturita dalla mancata valutazione della condotta dell’imputato, il quale si è scusato per l’accaduto, dando prova di essersi reso conto e pentito del gesto.

La Cassazione conferma la violenza sessuale

La Corte ritiene inammissibile il ricorso nelle sue doglianze ed esprime la sua motivazione spiegando che per il reato di violenza sessuale “ l’integrazione dell’elemento soggettivo, non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito”. L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dunque, è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente.

LEGGI ANCHE: Violenza sessuale compiuta dal coniuge: come si orienta la giurisprudenza

In relazione al distretto corporeo colpito nella persona offesa, si ritiene pertanto che l’imputato fosse perfettamente consapevole che il toccamento dei glutei di una donna è una condotta con una oggettiva connotazione sessuale, il che integra il dolo richiesto dalla fattispecie in esame, essendo del tutto irrilevante, per i motivi appena indicati, che l’imputato abbia posto in essere la condotta per un gesto goliardico o scherno o denigrazione della vittima.

La corte inoltre, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituta parte civile, che liquida in Euro 3.015, oltre accessori di legge.