L’ assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è disciplinato dall’art.6 del Dm 17 giugno 2014 che prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta disponendo modalità e termini di versamento.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato e chiarito le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Vediamo di seguito le modalità.
L’Agenzia chiarisce che l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, laddove previsto normativamente, avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I dati relativi all’assolvimento o meno dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse.
Tali dati sono integrati dall’Agenzia con quelli delle fatture elettroniche senza l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Elaborazione delle fatture da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
All’esito di tale elaborazione sono messi a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo
- l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento.
L’importo dovuto viene indicato nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
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Che succede in caso di omesso o carente versamento?
Nel caso in cui il versamento dell’imposta di bollo sia omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti