Omicidio volontario: il dolo sussiste se la verificazione della morte era probabile, escluso l’omicidio colposo o preterintenzionale
La sentenza
Con la sentenza n.24217 del 13/03/2013, la Corte di Cassazione, sezione I penale, si è pronunciata ritenendo che: Sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l’agente, pur non mirando ad un evento mortale quale proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile – secondo un normale nesso di causalità – la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l’agire in presenza di tale situazione rappresentatasi, il rischio.
Il caso riguarda la condotta di un imputato che aveva chiuso la vittima all’interno di un divano letto dal quale la stessa non era in grado di uscire ed era, quindi, deceduta per soffocamento.
La Corte ha ravvisato la sussistenza del dolo eventuale, rigettando il ricorso proposto dall’imputato che lamentava la mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale o colposo.
Dolo eventuale e colpa cosciente
Così argomenta la Corte: Il dolo eventuale, per tradizionale e condivisa giurisprudenza (per tutte v. Cass. S.U. sent. n. 3571 del 14.02.96, rv. 204167, Mele), si ravvisa allorquando “l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle”.
Ma già in precedenza si era affermato […] e poi ancora successivamente, secondo un costante insegnamento, che “sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l’agente, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile – secondo un normale nesso di causalità – la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l’agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione”.
La distinzione è talora dalla colpa cosciente: “Il dolo eventuale presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi;
diversamente, la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi” […] più spesso dal dolo diretto: “Il dolo eventuale sussiste quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciò nonostante agisca, accettando il rischio di cagionarle; il dolo è invece diretto nel caso in cui vi sia la probabilità della verificazione di tali conseguenze e, ciò nonostante, l’agente ponga in essere la condotta” […].
Nel caso in esame il giudice di merito ha correttamente e motivatamente ravvisato non il dolo diretto (tanto meno la colpa), ma il dolo eventuale.
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Premesso che dalla CT disposta dal Pm è emerso che non era possibile la chiusura volontaria o involontaria del divano letto (aperto) da parte di una persona che vi si trovasse sopra (e che essa, una volta incastrata, non avrebbe avuto serie possibilità di riaprirlo) e che il divano letto carico, se lasciato a se stesso nella fase di chiusura dopo aver vinto la resistenza iniziale, tendeva a chiudersi, si deve dedurre che nella insolita e pericolosa posizione di schiacciamento all’interno del divano letto in cui la D.T. fu trovata (già per sè in pessime condizioni psico-fisiche) non si mise da sola ma fu messa da altri e segnatamente dal D.M. che era il solo ad essere con lei nell’appartamento. […]