Ci sono dei limiti entro il quale il difensore si può esprimere. Altrimenti il diritto di difesa diventa calunnia.
Interessante è la sentenza n. 39918/2018 della Corte di Cassazione che pronuncia tale principio: “In proposito la Corte territoriale ha puntualmente argomentato attraverso l’esplicito riferimento a principi di diritto, da questa Corte condivisi, secondo cui l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. – per cui non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative – non si applica allorché l’esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell’espletamento di condotta difensiva (Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, Farumi, Rv. 250587).
Deve tra l’altro rilevarsi come, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non risulta pertinente il riferimento alla presunta comune matrice esistente tra l’art. 51 cod. pen. e l’art. 598 cod. pen., tenuto conto che la causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. operano su piani tra loro differenti: la prima non escludendo l’antigiuridicità del fatto ma solo l’applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all’esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le offese non punibili ai sensi dell’art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all’oggetto della causa ed hanno una qualche finalità difensiva) (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017 – dep. 24/03/2017, Palmieri, Rv. 26973401).
Da quanto sopra complessivamente considerato, in applicazione dei principi di diritto citati, si rileva che i giudici di merito, con motivazione adeguata e logica hanno escluso l’applicazione dell’art. 598 cod. pen. rilevando come le prospettazioni contenute nella comparsa di costituzione non fossero funzionali alla difesa tecnica, posto che il termine per la proposizione della revocatoria era comunque decorso e l’unica funzione dell’atto difensivo fosse quello di porre in essere un attacco gratuito alla sfera personale della controparte.
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Essendo state ritenute eccentriche le espressioni utilizzate dal ricorrente rispetto all’esercizio del diritto di difesa e difettando per questo motivo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità, manifestamente infondata si rivela la deduzione che, inoltre, non si confronta con quanto puntualmente argomentato in proposito dai giudici di merito, riproponendo, di fatto, analoghi profili fondati sulla asserita mancanza del necessario dolo specifico del delitto di calunnia.”