Se prelevi dal conto cointestato l’Agenzia delle Entrate ti può sanzionare!

 

L’Agenzia delle Entrate può fare scherzi amari se si effettua un prelievo da conto cointestato senza dichiararlo quale provento

conto cointestato

La vicenda decisa dalla Cassazione riguarda una controversia instaurata da uno dei due cointestatari nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate notifica ad un contribuente un atto di accertamento relativo al versamento Irpef, in cui veniva lamentata la mancata indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, di una somma prelevata dal suddetto conto.

L’agenzia delle Entrate tassa il prelievo da conto cointestato

Secondo l’A. E., la somma in oggetto era da considerarsi quale provento illecito e pertanto da assoggettarsi a tassazione, secondo quanto disposto in materia dalla normativa tributaria. La somma era stata depositata sul conto dal coniuge antecedentemente e successivamente sarebbe stata oggetto di richiesta da parte dello stesso, di risarcimento danni per i quali era intervenuta sentenza in causa civile che era pendente presso il Tribunale civile. L’odierno ricorrente, aveva aveva contestato l’attribuzione di illecito, sostenendo che il prelievo era da ritenersi lecito, in quanto l’atto di deposito da parte dell’altro coniuge configurava, a suo dire, una donazione indiretta.

Ma come va considerato il danaro versato su conto cointestato?

La sezione tributaria ha articolato come segue la sua decisione precisando che “anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su

conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità“.

Conclusioni della Corte

Se quindi non c’è uno spirito liberale, il versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato non è idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota all’altro cointestatario. E’ pertanto da considerarsi arbitraria ed illecita, l’appropriazione mediante prelievo della somma contesa in controversia tra i coniugi, in assenza di esplicite intenzionalità in occasione del versamento della somma da parte dell’altro coniuge.