Nel contratto d’albergo esiste la clausola penale, ossia la penalità per la cancellazione della prenotazione.
Gli alberghi possono stabilire ad ogni prenotazione una penalità di cancellazione.
Questa costituisce una clausola penale così come previsto dall’art. 1382 del codice civile che così recita: “La clausola , con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Come funziona?
La penalità per la cancellazione determina quindi, in via preventiva e forfettaria, il risarcimento del danno in caso di mancata presentazione del cliente o di mancata cancellazione entro i termini previsti.
Solitamente la penale è pari al costo di un pernottamento per prenotazioni individuali.
Ci sono inoltre clausole penali che prevedono il pagamento di una percentuale del prezzo nel caso in cui la cancellazione avvenga con un dato anticipo.
La prestazione economica, come prevede la Norma, è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
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L’albergo pertanto non ha l’onere di provare il danno subito, né può pretendere il risarcimento del danno ulteriore.
In ragione di tale clausola il cliente non può provare che il danno effettivo è inferiore all’ammontare della penale visto che quest’ultima, con l’accettazione della proposta contrattuale attraverso la prenotazione, è accettata.