La Cassazione si esprime in ordine al mantenimento da parte dell’ex coniuge che eredita successivamente alla separazione od al divorzio
Nel caso in cui il coniuge obbligato al mantenimento divenga erede di un considerevole patrimonio immobiliare, non è tenuto a versare un mantenimento più alto alla coniuge. Questo è il principio espresso dalla sentenza n. 581/2015 emessa dal Tribunale Civile di Roma.
La circostanza sopravvenuta deve essere qualificata quale “evento imprevedibile” che non muta sostanzialmente il tenore di vita del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno in quanto, secondo quanto argomentato nella sentenza sopra indicata, i criteri atti a giustificare il mutamento, in meglio, del tenore di vita del coniuge, attengono alla sfera professionale e lavorativa.
Diverso è invece il caso in cui erediti il coniuge ritenuto “più debole” e dunque beneficiario dell’assegno di mantenimento. In tale circostanza, in linea con quanto sancito dalla Corte di Cassazione, una cospicua eredità devoluta al coniuge destinatario dell’assegno può portare alla riduzione od alla revoca dell’assegno stesso (Cassazione ord. n. 18777 del 02.07.2021).
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Secondo quanto sancito dal sopra indicato provvedimento, “lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto (all’assegno di divorzio) potendo trovare applicazione il criterio perequativo compensativo, e quando rileva, quello assistenziale. Laddove la fotografia della situazione economico patrimoniale comparativa riferita agli ex coniugi muti per un’attibuzione patrimoniale che il giudice del merito accerti, in concreto, come rilevante in favore dell’avente diritto, il novum può essere posto a base di una domanda di revisione“.