Le “ botticelle” vincono al TAR: annullato il Regolamento del Comune di Roma

Il TAR Lazio, sez. II, con sentenza n. 11920 del  18 novembre 2021, ha annullato il regolamento del Comune di Roma dando ragione alle “ botticelle” che vincono al Tar. Vediamo di che cosa si tratta.

le "botticelle" vincono al TAR

Che cosa sono le c.d. “botticelle”?

Sono i titolari di licenza per l’esercizio nel territorio di Roma Capitale del servizio di trasporto pubblico mediante carrozze a cavallo

I motivi del ricorso

Le c.d “Botticelle” hanno impugnato al Tar la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 132/2020 del 21 dicembre 2020, recante il “Regolamento Capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale

Tale impugnazione si fondava principalmente sui seguenti motivi:

  • l’amministrazione comunale, “travalicando i confini dei limiti prefissati dal Legislatore nazionale e regionale”, avrebbe radicalmente modificato la relativa previgente disciplina “senza alcuna istruttoria e motivazione a monte”.  Il “palese intento”  a dire dei titolari della licenza, era di indurre la categoria dei ricorrenti medesimi ad abbandonare la loro professione, assoggettandoli ad una serie di arbitrarie e gravose prescrizioni ed imponendo loro limiti e luoghi di esercizio dell’attività, modificando orari, percorsi, aree, razza dei cavalli, numero degli stessi, caratteristiche del veicolo.
  • l’art. 6 del Regolamento impugnato, prescrive che il servizio in questione possa essere svolto nel territorio di Roma Capitale “esclusivamente all’interno dei parchi pubblici e delle ville storiche”.

Il territorio in concreto era stato individuato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13/2021, pure impugnata,  in : Villa Pamphilj, Villa Borghese e Parco degli Acquedotti – nonché solo in specifici e predefiniti “tratti” ritenuti idonei e soltanto da parte di un determinato numero di licenze esercitabili in ciascuna area , secondo la graduatoria successivamente approvata il 10 febbraio 2021 con determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, anch’essa impugnata.

  • contrarietà all’art. 70 del Codice della Strada: la decisione di togliere le botticelle dalle vie e piazze della Capitale, relegandole nei soli parchi, costituisce uno svilimento e snaturalizzazione del servizio, ridotto a mera attività ludico-ricreativa di solo intrattenimento per bambini e famiglie, al pari del servizio, già loro offerto in altre ville pubbliche romane, di passeggio su pony o su calessi trainati da pony.

La decisione del TAR Lazio

Il Collegio ha ritenuto che il Regolamento, al di là della legittimità o meno delle singole previsioni,  sia stato legittimamente adottato da Roma Capitale in ossequio al modello di distribuzione delle competenze delineato in materia dal legislatore nazionale nella l. n. 21/1992, recante la “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

Illegittimità delle previsioni specificamente censurate dai ricorrenti

E’ illegittima però per il Giudice Amministrativo la scelta di Roma Capitale di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale “esclusivamente all’interno dei parchi pubblici e delle ville storiche” (poi individuati dalla Giunta Capitolina in Villa Borghese, Villa Pamphilij e Parco degli Acquedotti) e all’interno di tali aree solo in determinati “tratti idonei” dei percorsi ivi presenti, predefiniti dall’amministrazione.

Infatti l’aver relegato l’esercizio delle relative licenze a tali siti ha di fatto snaturato, profondamente svilendolo, il servizio sino ad ora reso dalle botticelle in aperta violazione della disciplina di settore.

L’art. 70 del Codice della strada, infatti – per quanto consenta al comune l’assegnazione del servizio ad aree elette del territorio anche attraverso l’individuazione di specifici tratti e zone in cui possa essere svolto – comunque qualifichi tale servizio come “servizio di piazza con veicoli a trazione animale”, con tale locuzione (“di piazza”) chiaramente riferendosi alla connaturale destinazione dello stesso alla circolazione all’interno del tessuto urbano.

Tale conclusione trova, inoltre, conferma nelle previsioni della citata legge quadro

Infatti il legislatore nazionale, nel contemplare anche l’esercizio delle botticelle nell’alveo degli “autoservizi pubblici non di linea”, gli attribuisce, proprio in ragione della circolazione dei veicoli tra le strade e piazze della città, una funzione che è concepita come “complementare e integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea”.

In quanto tale, a differenza di quel che accade per tram e autobus, non consente la predefinizione da parte dell’autorità di specifici itinerari, bensì prevede che i relativi percorsi e la loro durata siano stabiliti di volta in volta su richiesta del cliente.

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Pertanto sono illegittime le previsioni regolamentari contestate in quanto il servizio erogato dai ricorrenti perde, la sua identità di “trasporto pubblico non di linea”, atteggiandosi a semplice servizio ludico – ricreativo, di mero intrattenimento e svago per famiglie, finalizzato a far compiere una breve passeggiata all’interno di taluni parchi e ville, similmente a quanto già accade in altre ville storiche romane (Villa Pamphili, Villa Borghese, Villa Lazzaroni e Parco degli Acquedotti, dove viene offerta, generalmente ai bambini, la possibilità di fare un giro su pony o su calessi trainati da pony).

Il Regolamento impedisce di raggiungere i luoghi di maggiore interesse turistico e culturale della Capitale (tra gli altri, piazza del Popolo, piazza di Spagna, le vie del Tridente, il Colosseo, la Bocca della Verità, il Tempio di Vesta e il Circo Massimo), con ulteriore frustrazione degli interessi a cui espressamente presiede il servizio.

Il Tar ha annullato dunque le previsioni regolamentari  in quanto i soli parchi pubblici e ville storiche della Capitale, al di là della loro (notevole) estensione, comunque non garantiscano agli operatori esercenti né alla relativa utenza un’adeguata ed idonea quota territoriale di prestazione del servizio.