Attenuanti generiche: il diniego di applicazione per lesioni con acido

Attenuanti generiche: la Cassazione con la sentenza n. 33846/21 conferma il diniego di concessione in un caso di sfregio con l’acido

Il caso

“La sera del 3 giugno 2018 S. e E., dopo aver trascorso il pomeriggio nella stessa abitazione, si facevano accompagnare da G.G. (compagno della S.) in (OMISSIS), nel luogo ove era solita prostituirsi la loro conoscente E.O., insieme ad altre ragazze nigeriane.

Le due giovani donne attendevano l’arrivo della E., e, una volta giunta, scendevano dall’auto portando un contenitore contenente un liquido corrosivo.

La S. raggiungeva la vittima e le sversava sul capo il liquido corrosivo, mentre la E. rimaneva poco distante dal luogo ove stava avvenendo l’aggressione, applaudendo e ridendo all’indirizzo della vittima, per poi ricongiungersi tra loro e correre entrambe verso l’auto del G. con la quale si davano a precipitosa fuga.”

Per tali fatti, le responsabili sono state condannate alla pena di anni 9 di reclusione.

Le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione contestando, tra gli altri motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Sentenza

Secondo la Corte la doglianza concernente il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile.

Così argomenta la Cassazione sez. V penale nella sentenza n. 33846 del 05/07/2021,: Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p. , considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione […], va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il D.L 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008 n. 125 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato […].

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la prevalenza della gravità del delitto commesso – avuto riguardo ai danni subiti dalla vittima sia dal punto di vista fisico, sia sotto il profilo psicologico e di relazione – rispetto all’ammissione dei fatti e all’offerta di una somma, peraltro minima, a titolo di risarcimento del danno; al riguardo, è stato evidenziato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che l’ammissione di responsabilità è intervenuta dopo la formazione di un grave quadro probatorio – definito “schiacciante” -, da cui ormai emergeva inequivocabilmente la responsabilità dell’imputata.

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione […], anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione […].

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[…] Inoltre, nel rammentare che l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena […], nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la estrema gravità del fatto, sia con riguardo alle modalità dell’azione, commessa di notte, in luogo isolato, e con l’uso di una sostanza corrosiva sversata in abbondanza sul viso e sul corpo della vittima, così da aumentarne l’effetto lesivo, sia la spregevolezza dei motivi che hanno fondato l’aggressione – questioni concernenti l’occupazione dei “posti2 per l’attività di prostituzione -, sia con riguardo all’intensità del dolo e alle conseguenze fisiche permanenti riportate dalla vittima.