Il reddito di cittadinanza può essere pignorato? In alcuni casi si

Il reddito di cittadinanza può essere pignorato solamente in alcuni casi, ossia se vi sia un debito con il Fisco o non si versi l’assegno di divorzio.

il reddito di cittadinanza può essere pignorato

Il pignoramento è un atto con il quale si inizia l’espropriazione forzata ed il pignoramento presso terzi è uno dei pignoramenti possibili.

Si tratta di un pignoramento che aggredisce i crediti che il debitore può avere a sua volta. Ad esempio, il conto in banca, alla posta, lo stipendio, o qualsiasi tipo di rendita.

Tutti i crediti possono essere pignorati?

Ci sono però alcune rendite che non possono essere pignorate, ossia quelle che hanno carattere alimentare.

Secondo il Codice di procedura civile, infatti, non è possibile pignorare i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone in stato di povertà, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Nel caso specifico del reddito di cittadinanza, questo è definito non solo come misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, ma anche come una misura fondamentale di politica attiva del lavoro, a garanzia del diritto all’occupazione, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura.

Lo scopo del Rdc è raggiunto attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale delle persone a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Ebbene, è evidente quindi che tale reddito non sia pignorabile, ma ci sono due eccezioni.

Quali sono queste eccezioni?

Infatti, lo Stato può riprendersi il Reddito di cittadinanza nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco, ed inoltre lo può pignorare l’ex coniuge che non versi quanto dovuto in caso di assegno divorzile.

Quanto sopra lo ha disposto una recente ordinanza del Tribunale di Trani (R.G. 6028-1/2018) in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora.

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Le motivazioni

Nell’ordinanza, si legge: “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il Reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”.

Secondo la pronuncia, il Reddito di cittadinanza “può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo famigliare”.

Nel valutare la possibilità di pignorare il Reddito di cittadinanza – si sottolinea nell’ordinanza – deve tenersi conto di questi elementi: “la definizione contenuta nella norma che istituisce il sussidio quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro”;
l’assenza nel decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da non essere considerata vista la platea di beneficiari esclusi dal novero dei beneficiari, tra cui, ad esempio, gli inabili al lavoro; il carattere predominante del reddito di cittadinanza come strumento di politica attiva dell’occupazione; la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto ad un principio generale.

Per il Tribunale di Trani, quindi, non ci sono dei motivi che escludano “l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del Reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione”.

Infatti “L’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo“.

Il che significa che il magistrato può anche decidere il versamento dell’intero importo del sussidio a beneficio dell’ex, ossia il pignoramento vero e proprio.