La rissa: una mischia violenta fra più persone in cui si può morire

La rissa: il reato ex art. 588 del codice penale modificato dopo il caso Willy Monteiro Duarte a Colleferro.

L’art. 588 c.p.

Dispone l’articolo 588 c.p.: “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.”

Perché il reato in esame possa configurarsi, è necessario che vi sia la presenza di più soggetti, tuttavia, la dottrina non è concorde riguardo del numero minimo di concorrenti alla rissa.

Infatti, secondo alcuni autori sarebbero sufficienti due persone, perché la disposizione non specifica nulla al riguardo, mentre altri autori, che costituiscono l’orientamento maggioritario, propendono per ritenere la configurabilità solo con la presenza minima di tre soggetti.

Il primo comma dell’articolo in esame prevede un’ipotesi semplice del reato, in cui il bene tutelato dell’incolumità personale è soltanto messo in pericolo.

Il secondo comma invece, prevede un’ipotesi aggravata in cui si ha la lesione effettiva del bene tutelato.

Il caso Willy Monteiro

Il 6 settembre 2020 è avvenuto il tragico evento della morte di Willy Monteiro, un giovane ragazzo ucciso con un vero e proprio pestaggio perché intervenuto nel tentativo di sedare una rissa.

L’opinione pubblica è stata profondamente scossa dalla brutalità di tale omicidio e ne è scaturito un dibattito che ha portato all’inasprimento delle pene previste per il reato di rissa.

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Con il “Decreto Sicurezza” D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, la multa di cui al primo comma è stata aumentata da €309 a €2.000 e la pena prevista per l’ipotesi aggravata del secondo comma è stata ulteriormente inasprita.

Infatti, il secondo coma dell’art. 588 c.p. disponeva: “se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni”.