La nuova figura del giornalista on line ed il discrimine tra la propria autonomia ed il vincolo di subordinazione
Secondo quanto sancito dall’art. 2222 cod. civ. è lavoratore autonomo un collaboratore esterno – occasionale o fisso – che esercita l’attività giornalistica in modo autonomo e indipendente, cioè senza subordinazione all’altrui potere gerarchico e senza essere vincolato a orari di lavoro o alla presenza in redazione.
Il giornalista lavoratore autonomo esercita la professione giornalistica secondo le seguenti forme e modalità: – in modo autonomo mediante apertura di partita Iva (libero professionista in senso stretto); – sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa; – come attività giornalistica autonoma occasionale; – sotto forma di cessione del diritto d’autore.
Il gionalista, qualora svolga attività di natura autonoma, non deve svolgere l’attività con vincolo di subordinazione, ossia non deve rispettare direttive od orari, anche se fisicamente non presente in una redazione.
Recentemente, la Corte d’ Appello di Roma si è occupata di stabilire la sussistenza del vincolo di subordinazione relatiavamente ad una attività svolta on line, consistente nell’inserimento di post o fotografie sui social.
Benché ad oggi non vi siano ancora pronunce univoce, atteso il recentissimo sviluppo della materia, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2842 del 2 luglio 2019 ha accertato il vincolo di subordinazione di alcuni giornalisti formalmente inquadrati inquadrati come collaboratori autonomi. Nel corso dell’accertamento, in particolare, era stato riscontrato che l’attività lavorativa veniva resa all’interno dei locali aziendali ed era ripartita su turni di lavoro le cui fasce orarie erano stabilite dai responsabili dei vari gruppi di lavoro, in base alle esigenze redazionali, strettamente subordinate alla tempistica degli eventi sportivi diurni e serali, domenicali ed infrasettimanali o stagionali.
Anche il mero inserimento di notizie, di post o di fotografie su blog può qualificarsi come contratto di lavoro subordinato di natura giornalistica laddove si provi che è vi stato un apporto personale del lavoratore.
Sul punto è tornata a pronunciarsi ancora una volta la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2162 del 15 giugno 2021, con la quale ha accertato la natura subordinata del contratto di lavoro intercorso con una società editrice di siti internet ed alcuni giornalisti che si erano occupati di scegliere i post rispetto a quelli inviati dai vari blogger, avevano scelto la posizione dei post all’interno del sito, si erano occupati dei SEO ed avevano veicolato i posti sui social come Facebook, Twitter e Instagram.