La Cassazione civile con sentenza n. 36754 del 25.11.2021 conferma la condanna della Sony al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la rivelazione della relazione sentimentale clandestina nel videoclip realizzato per la canzone “Oj nenna né” di Gigi D’Alessio
Con il video clip della canzone “Oj nenna né” violato il diritto alla riservatezza
Nel video di Gigi D’Alessio girato nel 2012 nelle vie periferiche di Napoli compare per caso una donna, mano nella mano con l’amante.
A questo punto la donna decide di citare in giudizio la Sony per danni derivanti dalla divulgazione senza il proprio consenso dell’immagine che la ritraeva, in compagnia di un uomo che non era suo marito e con il quale aveva una relazione sentimentale clandestina.
Il “DVD aveva reso di dominio pubblico una relazione sentimentale che doveva rimanere segreta“.
Pertanto, per i Giudici è evidente il turbamento d’animo ed il dolore intimo sofferto, tenuto conto dell’ampia diffusione del DVD anche perché allegato alla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” e del “contesto sociale di residenza e provenienza della donna (laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità)”.
La Sony si è difesa in giudizio, tra l’altro, sostenendo che le fosse stato garantito contrattualmente da parte della G&G Production srl il pacifico utilizzo del video realizzato manlevandola da qualsiasi pretesa di terzi, assicurando “di aver richiesto ed ottenuto da tutti i soggetti ritratti l’autorizzazione all’utilizzazione della loro immagine“.
In realtà alla signora nessuno aveva chiesto il previo consenso a divulgare la propria immagine.
Quando la divulgazione di una immagine è abusiva?
In base al combinato disposto dell’ art. 10 c.c. e art. 97 Legge Diritto d’Autore “la divulgazione dell’immagine altrui è abusiva (non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, ma anche) senza il concorso delle circostanze” legalmente idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza – notorietà, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Circostanze tutte da escludersi, compresa l’ultima, “posta la finalità esclusivamente commerciale della pubblicazione e comunque permanendo il divieto di esposizione dell’altrui immagine, in difetto di consenso”, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Esclusione di un consenso tacito
La Corte d’Appello di Napoli ha specificamente escluso la configurabilità di un consenso tacito, desumibile dalle modalità del fatto.
Non ha trovato conferma infatti la presenza di una “preparazione scenografica” e della “allocazione di mezzi di ripresa che lasciavano chiaramente individuare il campo delle riprese e la finalità del video“.
Inoltre, pur apparendo verosimile “che l’attrice si fosse accorta di essere stata inquadrata, per avere soffermato lo sguardo verso lo strumento di ripresa per alcuni istanti“, ha ritenuto che “da tale fugace sguardo” non potesse “desumersi il suo tacito consenso alla ripresa, né, soprattutto, alla divulgazione della sua immagine“, a tal fine occorrendo una piena consapevolezza , laddove quello sguardo denotava “la mera curiosità verso la telecamera”..
Il risarcimento del danno
Il danno non patrimoniale
Dall’illegittima pubblicazione dell’immagine è derivato pertanto l’obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto la pubblicazione dell’immagine della donna- considerata la notorietà della rivista e del cantante nonché il contesto sociale del luogo di residenza ha inciso sui suoi diritti inviolabili, protetti dall’art. 2 Cost., il che, di per sé, integra un’ipotesi legale di lesione e risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Il danno patrimoniale
I giudici d’appello, hanno ritenuto che “con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima”, con conseguente configurabilità di un danno patrimoniale risarcibile.
Tale risarcimento si sostanzia nel “ritrasferimento” di “quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto”.
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Nel caso in questione il soggetto leso non è persona nota, pertanto non si esistono specifiche voci di danno e può farsi riferimento, in via equitativa, alla “somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione” (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione).
Di qui la condanna di Sony a risarcire “i danni conseguenti all’illecita utilizzazione della sua immagine, da liquidarsi in separata sede” come da richiesta della donna e la condanna di G&G a manlevare Sony di quanto pagherà.