Obbligo di fatturazione per gli eredi del professionista deceduto

Con Risposta n. 785/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità dell’obbligo di fatturazione per gli eredi del professionista defunto

obbligo di fatturazione per gli eredi

Gli obblighi degli eredi

L’articolo 35-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 prevede che «Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore».

Quando può ritenersi cessata l’attività del professionista?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può ritenersi cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto alla interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Con la risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E, ha precisato che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, ma con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Fino al momento in cui il professionista non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata.

Gli eredi possono chiudere la partita iva?

Con la risoluzione dell’11 marzo 2019, n. 34/E, l’Agenzia precisa che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

La Cassazione a Sezioni Unite n. 8059 del 21 aprile 2016 ha ritenuto che
il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione“.

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Infatti il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione.

Qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell’art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

Pertanto, l’ erede del professionista deceduto, dovrà :

  • chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius
  •  fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.