Il contratto d’albergo secondo il codice civile. Esiste?

Il contratto d’albergo non esiste nel codice civile. E’ un contratto atipico disciplinato solo per alcuni aspetti dalla Legge.

Come viene definito?

Viene comunque definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo.

L’albergatore si obbliga quindi in prestazioni molteplici, di dare e di facere, quali fornire l’alloggio e i servizi ad esso collegati altre accessorie ed eventuali quali la somministrazione di pasti, servizio bar, lavanderia, etc. Si tratta comunque di un contratto unitario.

La nozione e le regole del contratto d’albergo si estendono a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.).

Le obbligazioni di prestare l’alloggio e le prestazioni necessarie collegate alla fornitura di alloggio devono sussistere perchè si possa parlare di contratto d’albergo. L’albergatore non è tenuto invece a compiere anche le altre prestazioni accessorie, se non richieste. Il  cliente non è obbligato ad avvalersi di tutti quei servizi che l’albergatore abbia organizzato per i clienti (bar, ristorante, lavanderia, telefono, escursioni).

Mentre l’albergatore va inquadrato come imprenditore commerciale, il cliente è il beneficiario dei servizi di ospitalità offerti dall’albergatore.

Come e quando si stipula?

Il cliente non sempre coincide con il contraente dal momento che il contratto può essere concluso da una persona (fisica o giuridica) che non corrisponde al fruitore del servizio, come ad esempio in caso di prenotazione alberghiera effettuata da una agenzia di viaggio.

Per il contratto d’albergo non è obbligatoria la forma scritta.

Il momento in cui il contratto d’albergo è concluso non è pacifico. Le dissertazioni possono ricondursi a due teorie.

La prima vede la prenotazione del cliente come momento nel quale il contratto si perfeziona.

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La seconda nel momento dell’arrivo del cliente.

Secondo la giurisprudenza il momento in cui si perfeziona l’accordo contrattuale si verifica con l’accettazione, da parte del cliente o dell’agenzia di viaggio, dell’offerta dell’albergatore.

Fino al momento di presentazione del cliente in albergo, l‘albergatore è l’unica parte a carico della quale sorgono obbligazioni (di tenere la camera a disposizione).

Il cliente non ha obblighi ed è libero di usufruire o meno dei servizi alberghieri.

Qualora ciò non avvenisse, egli non risponde dei danni derivanti dall’inadempimento; ovviamente, in base al principio del comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il cliente dovrebbe usare l’accortezza di avvisare in caso di disdetta.