Uccise il padre violento per difendere la madre: assolto Alex Pompa

Il fatto non costituisce reato: così la Corte di Assise di Torino assolve Alex Pompa che uccise il padre violento per difendere la madre.

uccise il padre violento

La Corte di Assise ha ritenuto sussistente la legittima difesa

Assolto dall’accusa di omicidio volontario per l’uccisione a coltellate del padre al fine di difendere la madre ed il fratello dalle violenze.

Alex Pompa, oggi ventenne aveva inferto nell’aprile del 2020 con sei coltelli da cucina  34 coltellate al padre Giuseppe, che per anni aveva vessato, maltrattato e usato violenza su moglie e figli. La Procura aveva chiesto la condanna del ragazzo, per omicidio volontario, a 14 anni di carcere.

La vicenda riporta alla memoria tutti i casi di omicidio come conseguenza di una reazione ad una aggressione. Ma vediamo in che consiste la legittima difesa e quando si configura.

Quando si configura la legittima difesa?

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima.

Aggressione ingiusta

Deve concretizzarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto personale o patrimoniale tutelato dalla legge.

La reazione legittima

Deve riferirsi alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

L’eccesso colposo

Sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati.

Per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, è necessario:

  • prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante;
  • poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario.

Solo l’eccesso dovuto ad errore di valutazione rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante.

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La legittima difesa putativa

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

In mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente.