Se colpisci il rivale per gelosia è futile motivo: lo dice la Cassazione

La Cassazione, nella sentenza n. 37870/2021, statuisce che è futile motivo che aggrava il reato di lesioni, se un fidanzato afferra una mazza da baseball e colpisce il contendente per gelosia al punto che è necessario un intervento chirurgico e il gesso. La Corte suprema così,  giudica la reazione dell’imputato del tutto sproporzionata rispetto alla gelosia morbosa dimostrata nei confronti della fidanzata.

Aggravante del futile motivo 

Il giudice dell’impugnazione aveva riformato la sentenza di primo grado con cui l’imputato è stato condannato per il reato di lesioni aggravate da futili motivi, rideterminando quindi la pena.

Per la Cassazione la gelosia è futile motivo

L’imputato pertanto ricorre in Cassazione sollevando le seguenti doglianze:

  • Con il primo motivo contesta l’aggravante dei futili motivi per difetto di motivazione in quanto è stato accertato in giudizio che l’aver appreso la notizia del presunto tradimento della fidanzata non è uno “stimolo, lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato” e che il requisito della sproporzione che non è attinente a detta aggravante.
  • Con il secondo invece ritiene che la Corte non abbia motivato adeguatamente le ragioni per le quali ha escluso le attenuanti generiche .Per la Cassazione il ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto la questione relativa ai futili motivi che si riferiscono alla gelosia che lo ha indotto a commettere il reato è stata ampiamente dibattuta e argomentata in giudizio. Si legge infatti che: “anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61 comma primo, n. 1, cod.pen, che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azionee di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato, in relazione ad un delitto di lesioni (…); in proposito si è osservato che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata dalla mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un controllo sul partner.”
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Inammissibile anche il secondo motivo in quanto la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata dalla gravità della condotta per le gravi lesioni recate alla persona offesa, così come la doglianza relativa alla prevalenza dell’attenuante del risarcimento del danno sull’aggravante dei futili motivi che con esso era stata solleveta, perché non attiene al giudizio di legittimità, a meno che la motivazione sia del tutto assente, risulti illogica o sia meramente arbitraria.