L’Istat ha stimato che moltissime donne nel corso della loro vita lavorativa sono state vittime di una specifica violenza di genere: le molestie e il ricatto sessuale.
In tale categoria vengono comprese le molestie sessuali con contatto fisico come ad esempio colleghi, superiori o altre persone che sul posto di lavoro hanno tentato di toccarle, accarezzarle, baciarle contro la loro volontà.
Rientrano anche il tentativo di utilizzare il corpo della donna come merce di scambio, con la richiesta di prestazioni o rapporti sessuali o di una disponibilità sessuale in cambio della concessione di un posto di lavoro o di un avanzamento.
Ciò accade sia alle donne sul posto di lavoro che subiscono per mantenere la propria occupazione o per ottenere progressioni nella loro carriera, sia alle lavoratrici in cerca di occupazione.
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E’ reato?
Ebbene, tale comportamento corrisponde al reato di estorsione previsto dall’art. 629 c.p. e che prevede: “Chiunque, mediante violenza o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”
E quindi:
“1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.”