La registrazione presso il Tribunale competente di una testata giornalistica on line non è obbligatoria ma è atto puramente amministrativo
La registrazione delle testate online è solo ed esclusivamente un obbligo di carattere amministrativo imposto ai soli editori che intendano accedere ai contributi all’editoria (finanziamenti pubblici previsti dalla legge 7/03/2001 n. 62).
Con la sentenza n. 23230/2012 della Terza sezione penale la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una lettura della legge sulla stampa in base alla quale il giornale telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del prodotto “stampa”(e cioè un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività) e, perciò, non è soggetto all’obbligo di registrazione.
La sentenza citata riguardava la contestazione del reato di stampa clandestina ai sensi dell’art. 16 L. n. 47/1948 relativamente ad un sito internet che non aveva effetuato la registrazione, quale testata giornalistica, presso il Tribunale competente.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale requisito deve intendersi esclusivamente quale requisito di natura amministrativa, necessario per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 6 (accesso ai finanziamenti per la stampa).
La normativa di cui alla l. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull’Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla l. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 62.
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L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale online – previsto dalla citata l. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 l. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III, sent. n. 10535 dell’11 dicembre 2008, depositata il 10 marzo 2009; sez. V, n. 35511/2010 del 16 luglio 2010).