Il Tribunale Unico per le persone: innovazione o utopia?

In cosa consisterà il Tribunale unico per la famiglia e le persone

Sarà davvero eliminato il Tribunale per i minorenni?

Si sta da tempo ragionando ed ora sembra essere finalmente una novità nell’ambito della giustizia, la realizzazione di un istituito che preveda un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all’art. 42 dell’ordinamento giudiziario.

Tribunale Unico: le sezioni circondariali

Le sezioni circondariali assorbiranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni come da art. 38 delle disposizioni per l’attuazione c.c., oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario come il riconoscimento/disconoscimento di figli separazioni, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio.

Si aggiungono procedimenti provenienti dal giudice minorile, troviamo di decadenza della responsabilità genitoriale, di riconoscimento di figli nati da relazioni parentali, di azioni promosse degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, di affido temporaneo del minore, procedimenti di autorizzazione al matrimonio del minore e di amministrazione del patrimonio di un minorenne tramite l’amministrazione di sostegno, ed infine assorbirà le competenze del giudice tutelare.

In materia penale vi sarà invece una competenza in merito a sorveglianza e adozioni, oltre alle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

La sezione funzionerà come appello delle decisioni della sezione circondariale.

I Giudici

Chiaramente per questo nuovo Tribunale occorreranno giudici scelti e specializzati, con una specifica competenza nelle materie applicate e saranno assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone ed inoltre verrà meno il limite dell’assegnazione decennale nella funzione. Si punta anche ad una uniformità di rito.

Le innovazioni processuali del nuovo Tribunale Unico

Le fasi processuali sono ben delineate da meccanismi procedurali tipo preclusioni e decadenza: sarà sempre previsto l’invito da parte del giudice alla mediazione familiare e la possibilità per il giudice di formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite.

A garanzia degli interessi dei minori, il giudice potrà disporre, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale.

Saranno riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale.

Per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è delineato un unico rito modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 c.p.c., disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga tramite lo scambio di note scritte contenenti anche la dichiarazione di volontà di non volersi riconciliare.

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Così come per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898/70, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti o nelle ipotesi in cui il tribunale ritenga necessario un approfondimento in merito alle condizioni proposte dalle parti in giudizio.