La responsabilità penale e civile del direttore di una testata giornalistica on line è equiparata a quella del direttore della stampa cartacea: qual è il ruolo del direttore
Secondo quanto sancito dalla legge sulla stampa (L. 47/1948) “ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”. Tale figura ha il ruolo di dirigere il giornale ed a quest’ultimo è attributa una responsabilità, oltre che civile, anche penale derivante dall’omesso controllo del contenuto di ariticoli ritenuti diffamatori.
Il direttore editoriale è, invece, quella figura che detta la linea editoriale che una pubblicazione deve seguire. In genere direttore editoriale e direttore responsabile individuano la linea politica e di sviluppo del periodico, mentre al direttore responsabile rimane l’autonomia delle scelte operative. La redazione, di norma, non intrattiene rapporti con l’editore, proprio per preservarne una certa indipendenza.
Il giornale telematico – a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook – soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex articolo 57 del codice penale ai direttori della testata telematica (Cassazione penale sez. V, 23/10/2018, n.1275)
LEGGI ANCHE: Diffamazione mezzo stampa: il giornalista deve vagliare le affermazioni?
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell’obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano – in rappresentanza dell’azienda editrice del giornale – successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all’art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per il direttore responsabile.
Ne deriva che un’estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l’applicazione dell’analogia in “malam partem”, vietata dalla legge penale. (Cassazione penale sez. V, 02/05/2016, n.42309)