Estratto di ruolo per insinuarsi al passivo del fallimento: è sufficiente

La Cassazione civile sez. un., 11/11/2021, n.33408 ritiene sufficiente l’estratto di ruolo per insinuarsi al passivo del fallimento anche con accertamento esecutivo

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Insinuazione al fallimento

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e per parteciparvi occorre presentare domanda di ammissione al passivo.

La procedura fallimentare è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum, poiché, a fronte dell’insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell’ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l’ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell’art. 2741 c.c..

In caso di fallimento, dunque, non soltanto non viene in questione l’affidamento di somme all’agente per la riscossione, che è volto, appunto, al recupero coattivo, ma, a monte, il creditore neanche ha bisogno di munirsi di titolo idoneo a consentirgli l’esecuzione: egli ha, invece,  l’onere di provare l’esistenza dei crediti che vanta, allegando i relativi documenti dimostrativi.

Che succede in caso di crediti di natura tributaria o previdenziale?

Qualora i crediti abbiano natura tributaria o previdenziale, la normativa fallimentare si combina con quella, speciale, per essi prevista.

Se il debitore è fallito, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito e l’agente per la riscossione provvede all’insinuazione nella procedura.

Il fallimento del contribuente, inoltre, determina fondato pericolo per la riscossione di modo che le imposte, gli interessi e le sanzioni possono essere iscritti nei ruoli straordinari per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.

Il ruolo straordinario ha natura cautelare e, in relazione al debitore sottoposto a fallimento, serve a incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo.

Non occorre che a monte di esso vi sia un avviso di accertamento.

estratto di ruolo

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La decisione della Cassazione a Sezioni unite

Con la sentenza n. 33408 dell’11 novembre 2021, le Sezioni Unite risolvono una questione di massima di particolare importanza, accogliendo il ricorso dell’Agente della Riscossione.

Infatti stabilisce la Cassazione che all’agente della riscossione basta produrre l’estratto di ruolo per insinuarsi al passivo del contribuente per il credito tributario o previdenziale.

Non servono dunque l’avviso di accertamento o di addebito contemplati dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 78/2010, convertito con la legge 122/2010: la semplificazione della procedura incide sulla sola esecuzione coattiva individuale.