Polizza scaduta? La Polizia locale può multarti anche nel parcheggio

Può essere emessa una multa al proprietario dell’auto parcheggiata sprovvista di polizza assicurativa? Parla la Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32191/2021, chiarisce che non rileva che il giorno in cui le è stata comminata la multa la proprietaria abbia tempestivamente provveduto al pagamento del premio. E’ invece del tutto legittimo che venga multata l’auto, sebbene parcheggiata sprovvista di copertura assicurativa, in quanto non si può in alcun modo operare una retrodatazione su una polizza che peraltro era ben fuori dal periodo di tolleranza previsto, ossia di 15 giorni.

I fatti contestati: la polizza scaduta dell’auto parcheggiata

La Polizia locale emette una sanzione di euro 594,30 a una donna, proprietaria di un’auto la mancata copertura assicurativa dell’auto. La donna propone opposizione adducendo che la copertura assicurativa dell’auto fosse in realtà attiva  dalle ore 24.00 del 15.05.2018 e pertanto chiedendo l’annullamento del verbale.

Nessuna polizza a copertura: opposizione rigettata

Il Giudice di Pace rigetta tuttavia l’opposizione. Tuttavia la donna si rivolge al Tribunale per fare appello. Il Tribunale ordinario rileva che al momento del controllo, eseguito il 21.05.2018 la copertura assicurativa non era stata rilevata, la polizza infatti, attiva a far data dal bonifico il 21.05.2018 con valuta dal 22.05.2018, esibita al comando della polizia locale che contemplava la copertura retrodatata a decorrere dal 15.05.2018, non può essere presa in considerazione, sempre perché al momento dell’accertamento, l’auto risultava priva di copertura assicurativa.

Il ricorso in Cassazione la polizza era retroattiva?

Attesa la sentenza pertanto, la proprietaria dell’auto ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 193 del Codice della Strada che postula l’obbligo assicurativo, dell’art. 2702 c.c. che postula l’efficacia della scrittura privata e dell’art. 1901 c. che regola le conseguenze del pagamento del premio. La Cassazione rigetta il ricorso della ricorrente perché è stato accertato che l’assicurazione stipulata dalla stessa era scaduta il 16.02.2018. Quando il 21.05.2018 è stata quindi mossa la contestazione ed emessa la sanzione, il periodo di 15 giorni di tolleranza era già passato ampiamente. Alle ore 10.30 del 21.05.2018 l’assicurazione era  da considerarsi ancora largamente sospesa.

LEGGI ANCHE: La Banca ha l’obbligo di avvisare gli eredi del mutuatario dell’esistenza di una polizza assicurativa

Conclusioni: la polizza non era da considerarsi retroattiva e non rileva il bonifico posteriore

Questo perché il pagamento dell’assicurazione avvenuto il 21.05.2018 non può avere efficacia retroattiva sanante, infatti si legge: “in tema di infrazioni al Codice della Strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato e assicuratore, ma la posizione degli eventuali terzi danneggiati.”