Il Tribunale di Roma si uniforma all’interpretazione prevalente sulla riassunzione delle sospensioni ex art. 54 ter Covid
Con la sentenza 22 giugno 2021, n. 128 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima proroga della sospensione ex art. 54-ter d.l. 18/2020 (inserito con la relativa legge di conversione, la n. 27 del 2020, e rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”) delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili costituenti l’abitazione principale del debitore esecutato. La proroga in esame – giustificata, per espressa statuizione legislativa, dalla volontà di limitare gli effetti negativi dell’attuale crisi economica, generata dalla pandemia da covid-19, sul diritto a godere della propria abitazione – era originariamente fissata a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021. In pratica, durante questo lasso di tempo non si sarebbe potuto procedere in executivis nei confronti degli immobili che – sebbene fossero oggetto di pretese creditorie già prima della proroga medesima– rappresentavano l’abitazione principale del soggetto esecutato.
Per quanto concerne l’ambito applicativo di siffatta declaratoria di incostituzionalità, i Tribunali hanno adottato dei rimedi non univoci, lasciando i creditori in balia delle circolari.
Il Tribunale di Milano, attesa la mole di esecuzioni immobiliari pendenti, con circolare del Presidente della Sezione delle Esecuzioni Immobiliari ha esonerato i creditori dal depositare l’istanza di riassunzione, rimettendo dunque in moto automaticamente il processo esecutivo sospeso.
Il Tribunale di Roma, secondo un primo orientamento, faceva decorrere il termine semestrale non già dalla pubblicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale, bensi dalla data della cessazione dell’effetto impeditivo, calcolata al 01.01.2021 per effetto della declaratoria di incostituzionalità.
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Secondo tale primo orientamento, dunque, il termine ordinario per il deposito della istanza di riassunzione veniva fissato nella data del 30.06.2021. Siffatta interpretazione ha però sin da subito ingenerato un dibattito in ordine all’incolpevole decorso del tempo, non addebitabile all’inerzia del creditore procedente bensì da superiori interessi dettati dalla decisione della Corte Costituzionale.
Orbene, anche il Tribunale di Roma si è uniformato all’interpretazione prevalente circa la decorrenza del termine semestrale per il deposito dell’istanza di riassunzione, il quale decorre dalla data della pubblicazione della nota sentenza, con una particolarità: secondo le linee guida adottate dal sopra indicato Tribunale, nel termine semestrale l’istanza deve essere depositata e notificata a tutte le parti interessate, ivi compresi i professionisti.