Disaccordo tra i genitori sul vaccino? Interviene il Tribunale

Qual è il tribunale competente per statuire se un minore possa o meno fare il vaccino anti Covid-19 in caso di conflittualità tra i genitori?

vaccino minore

E’ lo spunto di dibattito offerto dalla vicenda piemontese che vede una madre ricorrere presso il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta per ottenere l’autorizzazione alla somministrazione alla figlia del vaccino anti COVID-19, atteso chiaramente il dissenso da parte del padre.

In Tribunale per il vaccino

La donna, motiva la scelta del predetto Tribunale per derimere la controversia e tutelare l’interesse, in quanto «sarebbe determinata dal “prioritario interesse della minore”, interesse valutabile esclusivamente da questa autorità giudiziaria stante la sua competenza in materia minorile».

Il Tribunale tuttavia si dichiara incompetente in quanto chiarisce che come già deducibile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare l’ord. n. 1866/2019, sarebbe proprio l’art. 38, disp. att. c.c. che «riduce le materie di competenza del Tribunale per i minorenni a quelle enumerate negli artt. 84, 90, 330, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, c.c.: si tratta, per l’appunto di un’attribuzione in via generale all’autorità giudiziaria minorile della competenza ad adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, pur introducendo al contempo una deroga per i procedimenti ex artt. 333 e, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, 330 c.c. nel caso in cui sia già in corso tra le stesse parti un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. o un giudizio di separazione o divorzio. In tale ipotesi, infatti, per tutta la durata del processo e fino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento conclusivo, opera una vis attractiva a favore del giudice del conflitto familiare previamente adito – con contestuale perdita della competenza per il Tribunale per i minorenni – in relazione all’adozione dei provvedimenti de postate». Inoltre le ordinanze n. 1349/2015 e n. 10365/2016 rilevano che ciò attiene alla necessità che «nel principio di concentrazione delle tutele», si debba «scongiurare il rischio che per un identico conflitto vengano aditi organi giudiziari diversi e provvedimenti tra di loro contrastanti» .

Ad ogni modo il predetto principio non avrebbe valenza assoluta, anzi secondo l’art. 5 c.p.c. «la competenza si determina avuto riguardo allo stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali sopravvenienze quali la proposizione di un ricorso per la separazione o il divorzio innanzi al Tribunale ordinario ove sia già pendente un procedimento de potestate davanti all’autorità giudiziaria minorile».

Il Tribunale competente

Inoltre, secondo l’art. 337-ter, comma 3, c.c., «in caso di separazione, divorzio, ecc., ove emerga una situazione di disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, la decisione è rimessa al giudice, segnatamente al giudice della separazione o del divorzio essendo lo stesso precipuamente deputato a occuparsi dell’attuazione dei provvedimenti concernenti la prole».

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E’ precisato pertanto che «qualora il contrasto tra genitori su una questione di particolare importanza si inserisse nel corso di un provvedimento de potestate innanzi all’autorità genitoriale minorile, questa non sarebbe competente a dirimere il conflitto non essedo per l’appunto prevista per legge una vis attractiva in senso inverso in favore del Tribunale per i minorenni in relazione a domande di competenza del Tribunale ordinario, salvo che il contrasto si traduca in realtà in un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Solo in tale eventualità e perché sia già pendente un procedimento de potestate innanzi al Tribunale per i minorenni, sarà l’autorità giudiziaria minorile a dover decidere anche sul contrasto». Non è tuttavia ritenuto che il caso in esame fosse riconducibile a tale fattispecie, pertanto, il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D’Aosta, è in tale situazione costretto a dichiarare l’incompetenza del Tribunale per i minorenni, attesa la competenza a provvedere del Tribunale ordinario in tal caso.