Attività sportiva: no al risarcimento se si accetta il rischio connesso

La Cassazione civile con sentenza n. 35602 del 19 novembre 2021 dice no al risarcimento dei danni subiti in occasione di attività sportiva se si accetta il rischio connesso all’attività

attività sportiva: no al risarcimento

Il caso

Lo sportivo M., poi convenuto in giudizio, doveva sottoporsi ad un esame per conseguire la “cintura nera”.

Per svolgere l’esame era necessario che qualcuno facesse da antagonista.

Durante la prova, M ha colpito al naso l’antagonista e gli ha procurato la deviazione del setto.

La domanda di risarcimento è stata rigettata sia in primo grado che in appello. In entrambi i casi infatti si è ritenuto che, nel caso di attività sportiva, chi vi partecipa accetta il rischio dei danni che possono derivare durante quella specifica pratica.

La tesi del ricorrente

La tesi del ricorrente è che la regola applicata dal giudice di merito vale per gli incontri agonistici o per l’attività sportiva in senso stretto, mentre in questo caso, l’incidente si era verificato durante un esame per il conseguimento di un livello superiore, ed il ricorrente era stato chiamato a fare da “sagoma umana”, all’interno di un combattimento simulato.

Pertanto non vi sarebbe una vera e propria attività sportiva.

La motivazione della Cassazione

La Corte  di Cassazione ha stabilito in passato che “l’attività agonistica implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi” .

La Cassazione ha comunque precisato che esistono delle distinzioni se il danno:

  • è causato anche se nel rispetto delle regole del gioco. In  questo caso, il danno si connota in termini di imprevedibilità in ragione dello scopo della norma violata: le regole del gioco infatti possono essere a presidio del gioco stesso, come a presidio della incolumità dell’avversario (in alcuni sport di contatto, il divieto di colpi bassi). In questi casi se lo sportivo procura danno, pur nel rispetto della regola di gioco, il danno può non porsi a carico del danneggiante per difetto di colpa.
  • è causato colpevolmente in violazione delle regole del gioco, e in particolare di quelle che mirano a tutelare l’incolumità altrui. In questo caso non si tratta di una scriminante, né tipica (consenso dell’avente diritto), né atipica, che altrimenti, l’attività sportiva sarebbe da considerare come illecita, ed invece è attività consentita e socialmente utile. Si tratta di valutare la rilevanza della colpa.

Non è sufficiente dunque dire che lo sportivo accetta il rischio e dunque non può pretendere il risarcimento di alcun danno che derivi dall’attività sportiva: ad esempio, il rischio di condotte dolose dell’avversario. L’atleta accetta il rischio normalmente connesso a quel tipo di sport, non ogni rischio derivante dalla condotta altrui, anche dolosa.

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Individuazione della norma violata e dello scopo di essa, ai fini della valutazione della colpa.

Nell’accertamento della colpa, potrà rilevare la qualità dell’atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest’ultimo non ha le capacità tecniche di chi invece esercita l’attività sportiva su basi professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del gioco.

La regola vale ovviamente sia che l’attività sportiva venga svolta in forma agonistica, sia che si tratti di un allenamento o di un esame sportivo.

Non bisogna distinguere a seconda della “occasione” e delle finalità per cui l’attività sportiva è svolta (se un allenamento, una prova o una competizione), mentre una distinzione rilevante può farsi rispetto ai dilettanti, proprio perché la risarcibilità del danno, come si è detto, dipende dal tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola cautelare (danno causato pur nel rispetto della regola del gioco; danno causato in violazione, ma con colpa; danno causato in violazione, ma con dolo).