Distanza e divieto di avvicinamento: l’Art. 282 ter c.p.p. e le misure cautelari a tutela della vittima nella sentenza 39005/21
La tutela della vittima
Quando un soggetto denuncia aggressioni o maltrattamenti, l’ordinamento giuridico mette a disposizione delle misure a tutela della vittima che consentono di evitare il reiterarsi dei fatti criminosi.
Tra le varie misure, assumono particolare rilevanza il divieto di avvicinamento e l’obbligo di distanza dalla vittima di cui all’articolo 282 ter c.p.p.:
- Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
- Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
- Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
- Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla specifica indicazione nel provvedimento di allontanamento, della “misura”, cioè della specifica distanza da osservare.
La sentenza
Con Sentenza n. 39005 del 29/04/2021 (deposito del 28/10/2021) la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali ha affermato che : il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., può limitarsi ad indicare tale distanza, mentre, nel caso in cui disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.
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La questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento in cui Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei confronti dell’indagato per il reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nei confronti della madre, la misura coercitiva di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. «divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con le prescrizioni di mantenere la distanza di almeno 300 m dall’abitazione della madre …. e dalla stessa persona offesa ovunque si trovi … », oltre al divieto di comunicazione con la medesima.