I datori di lavoro non possono installare apparati di videosorveglianza nei luoghi di lavoro senza aver ottenuto l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro
In base a quanto sancito dall’art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e l’installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo se preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia – con il conseguente rispetto stesso dell’accordo o dell’autorizzazione – è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionati.
Si precisa, inoltre, che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, e, in particolare, del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore se del caso applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.
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Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice della Privacy che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione del richiamato art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.