L’atto di nascita di un minore nato da maternità surrogata va trascritto anche se la pratica di questa maternità è illegale in Italia
Due uomini che condividono un rapporto sentimentale stabile, uno di nazionalità italiana e l’altro statunitense, muovevano ricorso contro quanto loro risposto dal Comune di Milano, ovvero il diniego di trascrivere l’atto di nascita del loro figlio minore, nato da un protocollo di maternità surrogata.
Va trascritta la nascita da maternità surrogata in Italia
I motivi proposti sono ritenuti fondati. Il Tribunale territoriale riconosce che, anche in assenza di una legge specifica del Parlamento, l’atto va trascritto integralmentee ciò in linea con il principio di tutela del superiore interesse del minore che prevede in relazione ad un contrasto normativo che “la loro tutela non può essere sospesa a tempo indeterminato, nell’attesa che il legislatore vari la normativa”. Alla base di quanto si legge nel disposto del Tribunale di merito vi è la sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, che evolve il cammino tracciato dala sentenza n. 12193/2019 della stessa Cassazione, che riteneva il minore nato da maternità surrogata “adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari», ovvero l’adozione del minore figlio del coniuge (lettera b), comunemente nota anche come stepchild adoption, infatti, deve essere disposta per ordine di un giudice, dopo un’istruttoria con una perizia dei servizi sociali, e prevede diritti/doveri limitati rispetto alla piena genitorialità, ed è in quanto tale incompatibile con i principi costituzionali (art. 2 e 30 Cost.) e con l’art. 8 CEDU.
La tutela del minore supera il fatto che non sia prevista in Italia la maternità surrogata
Quanto viene fortemente sostenuto ora, con giurisprudenza prevalente, che il bambino deve essere tutelato da una piena genitorialità, essendo un “soggetto certamente incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita”, anche quando comprendono una pratica illegale in Italia come la maternità surrogata.
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Pertanto, il Tribunale ordina al Comune di Milano la trascrizione integrale dell’atto di nascita originario del minore nella sua integrità, con indicazione di entrambi i ricorrenti quali suoi genitori, assecondando l’orientamento precedentemente spiegato come segue “prevale l’interesse del minore, che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti e deve poter fruire del diritto di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente da entrambe le persone che egli considera di fatto suoi genitori, nonché dei diritti che dalla filiazione derivano rispetto ai loro parenti, e ciò anche sotto il profilo successorio”.