Distanze nelle costruzioni e sentenza n.25495/21: il giudice deve disporre la riduzione in pristino mediante la demolizione
Le distanze legali
Il legislatore ha stabilito delle regole ben precise in tema di edificazione.
In particolare, in tema di distanze tra costruzioni, ha dettato le regole fondamentali con l’articolo 873 del codice civile: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
Ma cosa accade se tale disposizione non viene rispettata e si edifica ad una distanza inferiore?
C’è modo di sanare tale irregolarità o dovrà essere demolita la costruzione edificata in violazione?
Un caso è stato risolto recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha altresì evidenziato la differente tutela di interessi tra l’azione in tema di distanze tra costruzioni e quella concernente l’apertura di vedute.
La sentenza
Con sentenza n.25495 del 21/09/2021 la Suprema Corte di Cassazione civile sez. II, ha stabilito che: In caso di costruzione in violazione delle distanze, il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano i limiti.
Secondo la Corte, ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art 873 c.c., il giudice deve ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, non potendo limitarsi a disporre l’esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l’esercizio della veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”.
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L’azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella concernente l’apertura di vedute – che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall’indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo – è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all’igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti.