Sicurezza sul lavoro: in base alla sentenza n.32507/2019 il datore di lavoro non è responsabile di elusioni che non conosce
Sicurezza sul lavoro
La salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate dal D.Lgs. n.81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza.
La predetta legge regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed è il risultato di una serie di norme in materia di sicurezza che si sono susseguite nel tempo.
La legge 81/2008 è stata integrata dalle disposizioni riportate dal D.Lgs n.106 del 03.08.2009, entrato in vigore il 20 di quello stesso mese e anno.
Il datore di lavoro risponde sia civilmente che penalmente delle violazioni delle norme e delle conseguenze che eventualmente ne derivino al lavoratore.
Ma cosa accade se i lavoratori adoperano una prassi elusiva delle norme di sicurezza all’insaputa del datore di lavoro?
La risposta è stata recentemente fornita dalla Suprema Corte di Cassazione
La sentenza
Con sentenza n.32507 del 16/04/2019 la Suprema Corte di Cassazione sez. IV penale ha stabilito il seguente principio: In caso di prassi elusiva delle prescrizioni sulla sicurezza da parte dei lavoratori il datore non è colpevole se non ne era a conoscenza.
Con la sentenza in esame la Corte ha annullato senza rinvio, “perché il fatto non costituisce reato”, la sentenza di condanna del legale rappresentante di una società di raccolta rifiuti per l’omicidio colposo di un lavoratore deceduto perché, dopo aver ritirato l’ultimo sacchetto di rifiuti, anziché salire nella cabina del camion, si era aggrappato dietro allo stesso.
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Nel caso in esame, la vigilanza che i veicoli venissero utilizzati in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi era stata delegata ai capisquadra presenti sui mezzi, e che era impossibile una diuturna vigilanza su mezzi circolanti ininterrottamente.
Pertanto, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi.