Vi è remissione tacita di querela qualora il querelante non si presenta in udienza dibattimentale ed è stato avvertito delle conseguenze della sua assenza.
Infatti, per la Corte di Cassazione Penale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Cosa dice la Cassazione?
La sentenza in commento è la n. 8101/2020 secondo cui: “…Deve infatti rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia 31668/2016, hanno rilevato come la mancata comparizione della persona offesa in caso di reati perseguibili a querela debba ricevere una disciplina che va al di là dei procedimenti davanti al giudice di pace.
Tale affermazione risulta essere stata fondata in relazione alla previsione contenuta dall’art. 555 c.p.p., comma 3, con riferimento ai reati a citazione diretta (che prevede che nella udienza di comparizione il giudice, “quando il reato e perseguibile a querela, verifica se il querelante e disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione”) e alla introduzione dell’art. 90-bis c.p.p. ad opera del D.Lgs. n. 15 dicembre 2015, n. 212 (attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, con cui il legislatore, nel quadro della valorizzazione delle esigenze informative della persona offesa, ha previsto al comma 1, lett. n), che ad essa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, sia data informazione in merito “alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’art. 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione”).
Secondo la richiamata pronuncia delle sezioni unite, in tale contesto normativo, teso a rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati, alle quali vanno peraltro specularmente assegnati altrettanti oneri di partecipazione al processo, va certamente considerata come legittima – ed anzi auspicabile – una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato, favorendo definizioni del procedimento che passino attraverso la verifica dell’assenza di un perdurante interesse della persona offesa all’accertamento delle responsabilità penali e precludano sin dalle prime battute lo svolgimento di sterili attività processuali destinate a concludersi comunque con un esito di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato.
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Il principio?
In conformità a tale principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte, deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.”