L’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza

Presentando l’appello l’appellante può formulare anche l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza. Solo però se sussistono gravi e fondati motivi.

l’istanza di sospensione dell'esecutorietà

L’art. 283 c.p.c. prevede infatti che: “Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione….”

Quali sono quindi i presupposti per l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza?

Secondo la Giurisprudenza devono sussistere sia il fumus bonis iuris e quindi l’appello deve apparire già fondato, sia il periculum in mora, ossia il pericolo di un’esecuzione – a questo punto ingiusta – della pronuncia impugnata.

Cosa afferma la Giurisprudenza?

Per la Suprema Corte, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c. può essere disposta in presenza di «gravi motivi» consistenti, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato dall’esecuzione della sentenza.

Per costante Giurisprudenza, ai fini della concessione dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c., il requisito del fumus non è assorbente quello del periculum e, perché possa superarsi la scelta legislativa della immediata esecutorietà delle sentenza di primo grado, l’indagine non dev’essere circoscritta alla gravità del danno, ma estendersi all’irreparabilità dello stesso. 

LEGGI ANCHE: Giudicato formale e giudicato sostanziale nel giudizio civile

Il periculum inoltre, non può ravvisarsi nella sola esecuzione della sentenza impugnata dal momento che l’esecuzione, in virtù della disciplina dell’art. 282 c.p.c., è una naturale conseguenza della decisione di primo grado.

Infatti, di contro, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza, verrebbe resa vana una pronuncia giudiziale.

Per questo motivo al fine di sospendere il titolo non solo dovrà essere evidente il vizio della sentenza, ma provato il danno irreparabile che si andrebbe a subire dalla sua esecuzione.