Reato in tempo di notte e minorata difesa ex art. 61 co.1 n.5 c.p. : Cassazione S.U. 40275/21 non è sufficiente l’idoneità astratta
L’aggravante
Quando si commettono dei reati, ci possono essere delle situazioni o modalità che rendono ancora più grave il fatto compiuto.
Tali circostanze aggravanti indicate dall’articolo 61 del codice penale, è stato oggetto di valutazione delle Sezioni Unite la circostanza prevista dal comma 1 n. 5 del citato articolo: l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa
Si tratta quindi della c.d. “minorata difesa”, ovvero di una condizione di svantaggio della vittima, che ne ha impedito la difesa.
Le Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione penale sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza “se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 comma 1 n.5.
La sentenza
Con sentenza n. 40275 del 15/07/2021, la Corte di Cassazione penale sez. unite, ha affermato i seguenti principi di diritto sulla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa in caso di reato commesso in tempo di notte.
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c. d. “minorata difesa”, prevista dall’art.61 comma 1 n.5 c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di approfittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.
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La commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.