L’accesso all’assegno di invalidità civile potrà essere consentito solo se risulta inattività lavorativa: è il nuovo orientamento dell’Inps nel messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 . La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è pronta ad intervenire sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed ha specificato che «il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio».
Niente invalidità se si è lavoratore
Il giudizio di legittimità ha statuito in maniera lineare sulla questione, giungendo ad enucleare un chiaro principio di diritto ovvero «che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)».
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L’Inps recepisce la sentenza
Considerato l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a partire dal 14 ottobre scorso, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
Molte le critiche a riguardo, che sono fuoriuscite dal Tribunale per investire finanche il Ministero del lavoro.