Il diritto di rettifica è disciplinato sia con riferimento alla privacy, sia come diritto a non vedere leso il proprio diritto all’immagine
Il regolamento
Secondo quanto previsto dall’art. 16 del regolamento Europeo sul diritto alla privacy “l‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa“.
Dunque, sia a livello europeo che a livello di diritto interno, in caso di atti o fatti afferenti alla privacy di un soggetto, lo stesso ha sempre il diritto di rettificare o di modificare, previa richiesta, i dati personali che lo riguardano.
Nel caso invece di pubblicazione di notizie non corrispondenti al vero che possano ledere la dignità, l’onore od il diritto all’immagine di una persona, è invece sancita dalla legge sulla stampa.
La Legge 47/1948
Difatti, l’articolo 8 delle “Disposizioni sulla stampa”, legge n.47 dell’8 febbraio 1948, stabilisce che:
“il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.
La stessa normativa prevede la tempestività e l’appropriato rilievo della pubblicazione della rettifica. Per i quotidiani “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”.
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Per i periodici “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce”.
Il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica, da parte del giornalista, delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive, è ribadito inoltre dalla Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993).
Il giornalista, precisa la Carta “rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate”.