Risarcimento del danno da assenza del genitore: la Cassazione conferma

Se la figlia minore ha patito per l’assenza del genitore va riconosciuto il risarcimento per il danno non patrimoniale

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La condotta tenuta da un padre di totale disinteresse nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio è lesiva dei diritti sanciti a livello costituzionale come quelli al mantenimento, istruzione ed educazione della prole.  Tale condotta pertanto può essere oggetto di contestazione in sede civile e di richiesta risarcitoria autonoma, ai sensi dell’art. 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla prole. Nell’ordinanza n. 27139/2021, la Cassazione accoglie le doglianze della madre di
una bambina, la cui paternità è stata accertata in sede giudiziale, che si era vista respingere la richiesta di risarcimento di 340.000,00 euro a fronte dei danni non patrimoniali subiti dalla figlia.

Secondo i Tribunali di merito non si configura danno da assenza del genitore

Il Tribunale di primo grado aveva infatti accolto in parte le richieste della donna, condannando il padre naturale a versare 330,00 euro al mese per gli arretrati dovuti a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, ma non aveva riconosciuto il diritto al risarcimento. La donna appellava la decisione, contestando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla minore per l’abbandono del padre e per il mancato adempimento dei suoi doveri di genitore con la stessa. La condotta poteva valutarsi anche alla luce della richiesta dello stesso e accolta dal Tribunale dei minori, di essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Anche in appello tuttavia non veniva accolta la richiesta di risarcimento, motivando la decisione sul fatto che la frequentazione con il padre è stata talmente ridotta da non aver lasciato traccia, a livello cosciente, di ricordi legati alla figura paterna.

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In Cassazione è riconosciuto il danno 

La madre decideva di ricorrere alla Cassazione e presentava le seguenti doglianze:

  1. Primariamente lamenta l’omesso esame del fatto che il padre naturale abbia richiesto la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
  2. Lamenta inoltre la lesione dei diritti fondamentali della minore sanciti dalla Costituzione, dalla normativa europea e internazionale, prima tra tutte la Dichiarazione del fanciullo di New York del 1989;
  3. infine con la terza doglianza lamenta la mancata ammissione di importanti prove testimoniali che avrebbero potuto riferire sulle sofferenze patite dalla minore a causa dell’assenza della figura paterna anche se in tenerissima età.

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione affinché si pronunci anche sulla regolamentazione delle spese.

La Corte chiarisce che non può esserci negazione della sussistenza del danno non patrimoniale patito dalla bambina per il fatto di avere pochi ricordi del padre, ricordando che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.” Cassa inoltre la Corte d’Appello circa l’indagine mal esperita per l’accertamento degli effetti causati dall’assenza del padre sulla minore: proprio a tal motivo non sarebbe stata così escluso il danno derivante dalla totale mancanza della figura paterna.