Il diritto all’oblio colpisce anche i gestori dei motori di ricerca

L’esercizio del diritto all’oblio obbliga anche i motori di ricerca ad adeguarsi alle richieste degli utenti relative alla necessità di deindicizzazione

Il diritto cosiddetto “all’oblio” (art. 17 del Regolamento EU n. 2016/679) si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per  i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell´interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione” (si veda art. 17, paragrafo 2 del Regolamento).

Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché  l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1 del Regolamento).

Anche i motori di ricerca, come Google, devono adeguarsi al rispetto della normativa europea in materia di diritto all’oblio, pur se facenti parte di paesi extraeuropei.

Secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea, “il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. È tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall’avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motoreSentenza nella causa C-507/17 (24 settembre 2019)

La medesima Corte ha inoltre ribadito il divieto di trattare i dati personali anche ad opera dei motori di ricerca, statuendo che “il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Nell’ambito di una domanda di deindicizzazione, dev’essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioniSentenza della Corte di giustizia nella causa C-136/17 (24 settembre 2019)

Il diritto all’oblio, però, non deve entrare in conflitto con la libertà di informazione e di espressione e con l’interesse pubblico.

LEGGI ANCHE: https://www.legalink.it/2021/08/30/diritto-alloblio-indicazione-specifica-di-risultati-di-cui-si-chiede-la-rimozione/

Rientrano in queste casistiche, ad esempio, i motivi di sanità pubblica, come la protezione da eventuali minacce o la garanzia dei parametri di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e di dispositivi medici e medicinali.

Il pubblico interesse può prevalere anche per finalità di archiviazione, ricerca storica e scientifica e a fini statistici. Il trattamento dei dati, inoltre, può risultare necessario per l’accertamento o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.