Scontrino e fattura sono sufficienti a provare il pagamento della merce?

L’emissione della fattura, non obbligatoria per la vendita al minuto, contestualmente allo scontrino fiscale – i cui dati identificativi sono stati riportati in fattura – portano a ritenere che il pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce sia avvenuto realmente

scontrino e fattura

Il caso

Un negoziante richiede il pagamento della fornitura di merce, asseritamente non saldata, ad un suo cliente , il quale propone opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l’avvenuto pagamento in contanti.

Al fine di provare la sua tesi il cliente produceva lo scontrino fiscale.

La decisione della Cassazione civile con sentenza n. 33443 dell’11 novembre  2021

La Cassazione ribadisce prima di tutto  il principio per cui “Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali”.

Pertanto , lo scontrino deve essere valutato dal Giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite al giudizio di merito.

Infatti “In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all’acquirente dell’effettività dell’acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l’esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell’acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi”.

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Nel caso esaminato la Corte d’appello aveva ritenuto, all’esito di una valutazione in fatto, che il cliente avesse dimostrato l’effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento.

Tale dimostrazione era avvenuta attraverso:

–  la documentazione fiscale allegata

–  la prova testimoniale

In appello inoltre i Giudici avevano posto in risalto la circostanza  che il negoziante avesse emesso lo scontrino fiscale e la fattura dopo che la merce dallo stesso venduta era stata già consegnata.

Peraltro i dati identificativi dello scontrino erano stati riportati in fattura.

Tali circostanze hanno portato a ritenere che il pagamento del corrispettivo fosse effettivamente avvenuto.