Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo con la condanna alle spese di lite non sono liquidate le spese per la fase monitoria.

L’art. 91 del Codice di Procedura Civile prevede che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa …”
Secondo la regola della soccombenza, quindi, prevista dall’art. art. 91 c.p.c., viene condannata al pagamento delle spese processuali a favore della controparte la parte che risulta essere perdente nel processo.
Per questo, in caso di soccombenza dell’opponente, nelle spese vengono ricomprese solo quelle sostenute per il giudizio di opposizione poiché quelle sostenute dal creditore (opposto) nella fase monitoria sono state già liquidate nel decreto ingiuntivo.
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Diversamente, nei casi in cui all’esito del giudizio di opposizione viene riconosciuto un credito inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non correttamente emesso, la giurisprudenza prevalente afferma che non può aversi soluzione diversa da quella dell’accollo delle spese processuali al soggetto opponente.
Infatti, in questo caso è parte soccombente del giudizio di opposizione.
Nonostante ciò, è però escluso che questo possa esser onerato anche delle spese sostenute nella fase monitoria che, dunque, non sono ripetibili.
Solo nei casi in cui la condanna risulti di molto inferiore alla somma ingiunta le spese sono compensate, in tutto o in parte, o addirittura poste a carico dell’opposto.