Furto di cellulare: non è aggravato dall’esposizione alla pubblica fede se il telefono è momentaneamente incustodito
Questione
A tutti può capitare di dimenticare il cellulare al tavolo di un bar o sul bancone e di tronare poi di corsa sul posto sperando di trovarlo ancora lì.
In questo caso infatti, nessuno si stupirebbe della sottrazione del bene “dimenticato”.
Diversamente, se ci si allontana solo momentaneamente dal tavolo, non ci si aspetta di vedere scomparire i propri oggetti, come il cellulare.
In questo caso è innegabile che il furto subìto sia stato compiuto con destrezza, non trattandosi di un bene dimenticato.
Ma il furto sarà da considerarsi in questo caso aggravato per il fatto che il bene fosse esposto alla pubblica fede?
Secondo il Tribunale sì, ma Secondo la Cassazione no.
Il caso e la sentenza
Con sentenza n. 51255 del 30/10/2019 la Suprema Corte di Cassazione sez. V penale si è occupata di un caso in cui un uomo era stato sottoposto ad una misura cautelare personale in relazione all’incolpazione provvisoria di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4, per essersi impossessato con destrezza di un telefono cellulare, lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario sul tavolino di un bar.
La Corte ha ritenuto illegittima la misura cautelare in quanto: non sussiste l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.
In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per “necessità” richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva.
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Del pari si è affermato che il requisito dell’esposizione per consuetudine, intendendosi per tale una pratica di fatto, generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescindere, non è riconoscibile in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per esigenze personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta (Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, El Abid e altro, Rv. 262117).
Lo è, invece, in relazione al comportamento di chi lasci il portafoglio all’interno di una borsa aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare (Sez. 5, n. 11423 del 17/12/2014 […].