Legittima la sospensione degli sfratti sino al 31 dicembre 2021

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 213 dell’11 novembre 2021, ha ritenuto  legittima della sospensione degli sfratti solamente fino al 31.12.2021

legittima la sospensione degli sfratti

Secondo la Corte Costituzionale, una proroga della sospensione degli sfratti oltre il 31.12.2021 sarebbe non sostenibile, mentre viene, di contro, reputata legittima la sospensione sancita dai vari decreti che si sono avvicendati nel tempo, sino al 31.12.2021.

In particolare, la Corte si è orientata nel ritenere possibile, da parte dei proprietari locatori di immobili, un sacrificio che limita la proprietà individuale purchè non sia troppo protratto nel tempo, onde non tramutarsi in una illegittima compressione del diritto di poter fruire della proprietà individuale.

Secondo la Corte “l’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore. In passato, questa Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di disposizioni che avevano sospeso l’esecuzione degli sfratti, anche se solo per alcune categorie di conduttori, ha evidenziato che la legittimità di misure siffatte si correla al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003)“.

Il precedente comma 13 dello stesso art. 13 del d.l. n. 183 del 2020, relativo all’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, ha operato un primo aggiustamento limitando, dopo il 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione dell’esecuzione ai soli provvedimenti di rilascio per morosità con conseguente cessazione di tale sospensione per tutti i provvedimenti di rilascio, in particolare, per finita locazione; morosità alla quale sono normalmente sottese difficoltà di carattere economico-sociale che, anche se antecedenti alla pandemia, si sono verosimilmente aggravate con essa.

Di lì a poco è seguito l’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021 che  cadenza ulteriormente l’esaurimento della sospensione dell’esecuzione di tali provvedimenti, senza più prevedere – e quindi escludendo – la sospensione per quelli destinati ad essere emessi dopo il 30 giugno 2021. A tal proposito si è già detto che occorre distinguere tra provvedimenti di rilascio secondo che siano stati adottati: a) prima del 28 febbraio 2020; b) dopo il 28 febbraio 2020, ma non oltre il 30 settembre 2020; c) dopo il 30 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Si ha, quindi, che la sospensione dell’esecuzione è cessata il 30 giugno 2021, oppure il 30 settembre 2021, o infine è destinata a cessare il 31 dicembre 2021.

Tale graduazione è stata reputata funzionale allo scopo di evitare la pressione sulle strutture degli uffici giudiziari per effetto della contestuale esecuzione dei provvedimenti “arretrati” ed è stata compiuta con criteri non manifestamente irragionevoli.

Nel complesso, quindi, quanto alla proroga nel 2021 della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sono stati introdotti «adeguati criteri selettivi» (sentenza n. 128 del 2021), che invece sono mancati nella parallela previsione della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

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Ciò ha reso non irragionevole la proroga, graduata nel tempo secondo le scadenze sopra indicate, della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità.