Canna fumaria: attenzione alla tipologia perché può essere demolita se manca il titolo abilitativo necessario
Le norme
Lo scarico dei fumi deve essere sempre convogliato in una canna fumaria la cui funzione è quella di smaltire all’esterno i fumi prodotti della combustione della caldaia, della stufa, del camino o dei fornelli.
Generalmente, opere semplici come lo spostamento e/o il prolungamento di una canna fumaria sono interventi che, per la loro modestia, non richiedono alcuna s.c.i.a., essendo sufficiente una comunicazione di inizio lavori.
Anche l’installazione di una nuova canna fumaria, poiché costituisce ordinariamente un volume tecnico, è priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, pertanto per la sua realizzazione non è necessario il permesso di costruire.
Anzi, l’apposizione di una canna fumaria su una parte comune dell’edifico condominiale non necessita neanche del preventivo consenso degli altri condomini, purché tale modifica non incida in modo eccessivo sull’uso comune e sull’aspetto architettonico dello stabile.
Le canne fumarie però, non sono tutte uguali.
Quelle di grandi dimensioni, possono essere soggette al rilascio di un titolo abilitativo senza il quale si rischia l’ordine di demolizione.
La sentenza del TAR
Con la sentenza n.3608 del 02/07/2019 il T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, si è occupato di un caso in cui i gestori di un locale destinato ad attività di ristorazione-pizzeria, avevano installato una canna fumaria del diametro di cm 25 e lunga 8,00 metri da cui si diramavano due tubazioni che per 5m.l. attraversavano un vialetto carrabile e si sviluppavano distintamente per 12 metri lineari sulla facciata esterna ed ognuna in verticale per 17 m.l. circa.
L’intervento era stato effettuato presentando presso il Comune una comunicazione di inizio di lavori di manutenzione ordinaria per lavori di adeguamento del forno e degli impianti tecnologici con sostituzione delle canne fumarie conformemente alla normativa vigente, ed all’art. 67 del regolamento comunale.
In seguito all’installazione, i ricorrenti erano stati raggiunti da un ordine di demolizione ingiuntogli dal Comune.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione in quanto: è necessario il permesso di costruire per le canne fumarie, non di piccole dimensioni, che siano di palese evidenza rispetto alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio.
Secondo il TAR infatti: è necessario il permesso di costruire per le canne fumarie che non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.
Nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha altresì ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile. (cfr Ta.r. Veneto n. 4246 18 maggio 2001).
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Nella specie, come risulta evidente dalla descrizione riportata nel provvedimento impugnato, le canne fumarie installate sull’edificio in esame per le dimensioni, l’altezza, la relativa conformazione, e la destinazione alla espulsione dei fumi di un esercizio di ristorazione dotato di un forno, incidono sul prospetto e la sagoma della costruzione su cui sono installate. Esse infatti si presentano, nello spazio interessante la sua apposizione ed elevazione in altezza, come un visibile prolungamento completativo degli elementi costituenti una delle facciate interne dell’edificio esistente.