Blocco degli sfratti: per la Corte Costituzionale è legittimo ma non ulteriormente prorogabile

La Corte costituzionale con sentenza n. 213 depositata l’11 novembre 2021 ha dichiarato legittime le proroghe del blocco degli sfratti operate dal legislatore, ma ha ritenuto che non sia possibile una ulteriore proroga.

blocco degli sfratti

La decisione della Corte Costituzionale

Nelle motivazioni della sentenza n. 213 del 2021, la Corte, nel dichiarare l’infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dai giudici di Trieste e Savona, ha affermato che con riferimento alla proroga nel 2021 della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sono stati introdotti «adeguati criteri selettivi» (sentenza n. 128 del 2021), che invece sono mancati nella parallela previsione della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

A parere della Corte la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità non risulta irragionevole, ma graduata nel tempo secondo le scadenze indicate dal legislatore.

La gradualità prevista per l’esaurimento della misura emergenziale consente per la Corte Costituzionale di ritenere sussistente anche il presupposto legittimante il differimento ex lege dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, cioè la temporaneità della misura.

Infatti precisa la Corte che la sospensione va da meno di un anno per i provvedimenti di rilascio per finita locazione fino a una durata variamente articolata per i provvedimenti di rilascio per morosità.

In particolare, la proroga della sospensione al 31 dicembre 2021 ha una durata non superiore a quindici mesi, riguardando solo i  provvedimenti di rilascio per morosità adottati dopo il 30 settembre 2020.

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Eccezionalità della situazione emergenziale.

Lo scopo del differimento della tutela esecutiva del locatore può essere individuato nell’eccezionalità della situazione correlata all’emergenza pandemica da COVID-19.

La Corte sottolinea poi che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in quanto vi è stato, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).

Il legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, può adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento degli interessi in gioco, ragionevole e proporzionato (sentenza n. 128 del 2021).