Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza: come richiederlo

Con la Circolare n. 166 del 8 novembre 2021 l’Inps fornisce le indicazioni per presentare la domanda per beneficiare del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Che cos’è il Reddito di Libertà?

Il “Reddito di Libertà” è un contributo – previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 (in GU n. 172 del 20 luglio 2021)– in favore delle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalla Regioni e dai servizi sociali.

Il contributo è finalizzato a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità.

Ha come obiettivo quello di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

La Circolare Inps 8 novembre 2021 n. 166

Con la Circolare l’INPS fornisce indicazioni in ordine alla misura, previa richiesta tramite il modello di domanda predisposto dall’Istituto .

Il modello si trova allegato alla Circolare e va presentato dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza.

L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it.

Si deve digitare nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionare tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

L’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà si troverà nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità.

Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.

Come si legge nella circolare, ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, le modalità di pagamento prescelte.

Si potrà scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

Dopo la trasmissione della domanda , a seguito di una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento indicato in domanda, il sistema comunicherà uno dei seguenti esiti:

  • “Accolta in pagamento”;
  • “Non accolta per insufficienza di budget”;
  • “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).

A quanto ammonta il contributo  e a cosa serve

Il contributo economico è stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.

Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

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E’ compatibile con altri strumenti di sostegno?

Il contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).