Talvolta nelle sentenze è indicata l’espressione “cessazione della materia del contendere”. A cosa ci si riferisce?
Ebbene, l’istituto giuridico denominato “cessazione della materia del contendere” è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E’ una creazione delle aule d’udienza?
E’, quindi, un’ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d’ufficio, ogniqualvolta si verifichi un’ipotesi di: a) rinuncia all’azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale; c) venire meno dell’interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell’introduzione del processo, “soddisfi” l’attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
L’accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
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E cos’è?
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev’essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).